Responsabilità RCA

Richiedi una consulenza legale in materia di sinistri ed infortunistica stradaleIn questo ambito, viene ricompresa anche la responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, ossia il settore, quanto mai attuale, degli incidenti stradali, che trovano la loro disciplina, oltre che nel codice civile, anche nella L. 990/1969, anche se dal 01/02/2007 sono entrate in vigore nuove norme in materia di responsabilità e risarcimento danni da RCA.

Responsabilità contrattuale

Ricorre allorché, stipulato un contratto, uno dei due contraenti non adempie la propria obbligazione, ad es: il venditore non consegna la cosa venduta al compratore; e tale inadempimento può causare dei danni all'altro contraente (il compratore ad esempio), che potrà quindi pretendere il risarcimento dei danni subiti.


Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale, o aquiliana, prescinde dall'esistenza di un contratto, ma sorge quando si verifichi un fatto illecito, ossia quando un soggetto commette un fatto, o per colpa o con dolo, che cagiona ad altri un danno ingiusto.
E' una categoria giuridica molto ampia, che racchiude diverse fattispecie di responsabilità: Si va dall'ipotesi più generale dell'art. 2043 c.c., che sanziona chiunque cagiona ad altri con il proprio fatto doloso o colposo un danno (esempio tipico la c.d. responsabilità medica) a ipotesi più specifiche e particolari, come quella dei genitori per danni causati dai loro figli minori, quella del proprietario di animali quando feriscono altre persone, o il proprietario di un edificio il cui crollo abbia provocato danni a terzi.


Responsabilità medica

La giurisprudenza sia di legittimità che di merito si è occupata spesso della responsabilità del medico, enucleando principi di diritto che costituiscono il fondamento della c.d. colpa medica.

Per esemplificazione, si riporta in questa sede una sentenza della Suprema Corte che illustra molto bene quando e in che termini debba essere ravvisata una responsabilità del professionista.

"La responsabilità del medico chirurgo per i danni causati nell'esercizio della sua attività postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività e che in rapporto alla professione implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale. Ne consegue che il professionista risponde anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica, mentre risponde (il medico) solo se versa in colpa grave quando il caso affidatogli sia di particolare complessità o perché non ancora sperimentato o studiato a sufficienza, o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da eseguire" (c.f.r. Cassazione civile, sez. III, 12 agosto 1995, n. 8845).


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.005 secondi