Questa utility consente di calcolare gli interessi legali con la possibilità di impostare un'eventuale capitalizzazione trimestrale, semestrale o annuale (anatocismo).
Il tasso di interesse legale è fissato dal legislatore, ovvero il Ministro del Tesoro, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (vedi l'apposita tabella).
L'art. 1283 del codice civile, consente l' anatocismo in casi ristretti, salvo la possibilità di ricorrervi quando lo prevedano gli usi normativi.
Impostando la capitalizzazione ogni 3, 6 o 12 mesi i periodi di decorrenza partono da date prefissate:
capitalizzazione trimestrale: 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre
capitalizzazione semestrale: 1° gennaio e 1° luglio
capitalizzazione annuale: 1° gennaio
La formula per il calcolo degli interessi legali è la seguente:
I = C x S x N/36500
dove:
C è il capitale,
S è il tasso (o saggio) d’interesse legale,
N è il numero di giorni di maturazione degli interessi,
36500 è il numero di giorni di cui è composto l’anno civile x 100.
Per ulteriori approfondimenti: gli interessi e le loro tipologie.
Per calcolare gli interessi ad un tasso fisso, specificato dall'Utente, è disponibile un apposito servizio di calcolo.
Il calcolo degli interessi è effettuato sulla base del cosiddetto anno civile che, come noto, è composto da 365 giorni.
L’anno commerciale invece è un periodo convenzionale che si considera formato da dodici mesi di trenta giorni ciascuno, per un totale di 360 giorni.
Questo particolare periodo era utilizzato diversi anni or sono per facilitare i calcoli finanziari che altrimenti avrebbero dovuto tenere conto delle particolarità tipiche dell'anno civile (anni bisestili e mesi con diverso numero di giorni).
Questa esigenza di semplificazione è venuta meno con il diffondersi di strumenti software che automatizzano il calcolo degli interessi, come appunto quelli a disposizione su questo sito, e pertanto l'anno commerciale è caduto in disuso al punto che oggi le banche, per il computo dei giorni di interesse, fanno riferimento al calendario reale.
Anche negli anni bisestili, gli interessi dovuti in
caso di ravvedimento operoso per omesso versamento di un tributo vanno calcolati
indicando al numeratore del rapporto 36500, cioè il numero di
giorni che compone l'anno civile x 100.
Il chiarimento è contenuto nella
risoluzione n. 296/E, 14 luglio 2008
dell'Agenzia delle entrate.