Calcolo Termini Memorie Integrative, Comparse e Repliche

Con questa applicazione puoi calcolare rapidamente i termini per il deposito delle memorie integrative prima dell’udienza ex art. 171 ter cpc e per il deposito di comparse e repliche ex artt. 189 e 275 bis cpc, secondo la Riforma Cartabia in vigore dal 28/02/2023.

Come funziona

Inserisci la data dell’udienza, scegli se applicare o meno la sospensione feriale dei termini e clicca su uno dei seguenti bottoni:

  • "[Memorie Integrative 171-ter]" per calcolare i termini per il deposito delle memorie integrative (la data è quella della prima udienza)

  • "[Note Comparse e Repliche 189]" per calcolare i termini per depositare le note di precisazione delle conclusioni, la comparsa conclusionale e la replica (la data è quella dell’udienza collegiale)

  • "[Note e Comparse 275-bis]" per calcolare i termini per depositare le note di precisazione delle conclusioni e la comparsa conclusionale nel caso in cui il giudice disponga la discussione orale davanti al collegio.

I termini calcolati saranno immediatamente visualizzati sotto la maschera riportando per ciascuno di essi:

  • una breve descrizione con il numero di giorni prima dell’udienza ed il termine ultimo calcolato,

  • gli eventuali giorni saltati visibili posizionando il mouse sull’icona (se l’icona non è presente significa che il dies ad quem calcolato non è un sabato o un festivo),

  • un bottone per l’inserimento rapido della scadenza in Google Calendar.

In ragione dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, che applica il comma 4 dell’art. 155 cpc anche ai termini a ritroso, e per non incorrere quindi in possibili decadenze, l’applicazione segue il criterio prudenziale che considera il sabato come giorno non lavorativo, modalità di calcolo peraltro da sempre adottata in tutte le altre applicazioni.

CALCOLO TERMINI MEMORIE INTEGRATIVE, COMPARSE e REPLICHE
Artt. 171-ter, 189 e 275-bis c.p.c.
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Avvertenza:
Questa applicazione é utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non é possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti.
Per segnalare eventuali errori o malfunzionamenti clicca qui.

I Nuovi Termini

I nuovi termini sono stati introdotti dal DLGS. 10/10/2022 n. 149 (c.d. "riforma Cartabia") in attuazione della L. 26/11/2021 n. 206 recante "Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".

I Termini per le Memorie Integrative

In base al nuovo rito i termini per il deposito delle memorie integrative, disciplinati dall’art. 171 ter cpc, sostituiscono integralmente i termini ex art. 183 cpc per i nuovi procedimenti che si instaurano a partire dal 28/02/2023.

Tali termini si calcolano a ritroso rispetto alla data della prima udienza e sono i seguenti:

Prima memoria integrativa:40 giorni prima dell’udienza
Seconda memoria integrativa:20 giorni prima dell’udienza
Terza memoria integrativa:10 giorni prima dell’udienza

I Termini per l’Udienza Collegiale

Cambiano completamente anche le tempistiche per il deposito delle comparse e delle memorie di replica i cui termini vanno calcolati anch’essi a ritroso rispetto alla data dell’udienza collegiale.

Tali termini sostituiscono integralmente quelli previsti dall’art. 190 cpc che è stato abrogato e che in ogni caso resta valido per i procedimenti instaurati prima del 28/02/2023.

Tali termini sono disciplinati dall’art. 189 cpc e sono i seguenti:

Note di precisazione delle conclusioni:60 giorni prima dell’udienza
Comparsa conclusionale:30 giorni prima dell’udienza
Memoria di replica:15 giorni prima dell’udienza

Infine, nel caso in cui il giudice disponga la discussione orale ex art. 275 bis cpc, i termini si riducono a due:

Note di precisazione delle conclusioni:30 giorni prima dell’udienza
Comparsa conclusionale:15 giorni prima dell’udienza

Termini a Ritroso e Modalità Prudenziale

Come noto, l’art. 155 cpc disciplina la proroga dei termini quando il dies ad quem calcolato cade in un giorno festivo (comma 4) o nella giornata di sabato (comma 5) ma omette di specificare se tale circostanza ricorra anche nel calcolo dei "termini a ritroso".

Per questo motivo si sono formati nel corso degli anni due orientamenti giurisprudenziali contrapposti.

Il primo orientamento, divenuto ormai maggioritario, (cfr. Cass. civ. 21335/2017, Cass. civ. 26900/2020, Tribunale di Milano ordinanza del 04/05/2007) ritiene che il comma 5, nelle intenzioni del legislatore, abbia inteso equiparare il sabato ad un giorno festivo a tutti gli effetti, certamente per quelle attività che le parti svolgono fuori dall’udienza, e che pertanto, tale previsione normativa debba essere applicata anche nel calcolo a ritroso.

Il secondo orientamento (cfr. Tribunale di Treviso, 5 agosto 2008 e Tribunale di Enna, sentenza 16/02/2011) trae spunto dal comma 6 dell’art. 155 ove si afferma che "resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa", per ribadire che, se un termine a ritroso cade di domenica, il primo giorno naturalmente utile per non decadere è il sabato, atteso che tale giorno è considerato dal comma 6 come "giorno lavorativo".

NOTA BENE:
Tenuto conto che il primo orientamento è ormai prevalente, al fine di evitare di incorrere in possibili decadenze, questa applicazione, così come le altre della stessa famiglia, nel caso di termini a ritroso applica il criterio più prudenziale che consiste nello spostare il dies ad quem al venerdi - o comunque al primo giorno non festivo precedente - nel caso in cui il termine calcolato cada di sabato.

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