Calcolo Fine Pena (con Liberazione Anticipata)

Questa applicazione consente di simulare il calcolo della data di fine pena conoscendo la sua durata e la data di inizio della detenzione, con la possibilità di calcolare automaticamente il beneficio spettante per la liberazione anticipata ex art. 54 O.P. ossia una detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, (75 giorni in regime di liberazione anticipata speciale).

Se si indicano uno o più periodi di pena già scontata (ad es. la custodia cautelare, la detenzione domiciliare, l’affidamento ecc…), l’applicazione calcola automaticamente la pena residua e determina se tali periodi sono validi ai fini della liberazione anticipata.

Il simulatore tiene conto anche di eventuali interruzioni del decorso della pena che, oltre a spostare in avanti la data di 'fine pena', possono influire sul calcolo dei semestri utili ai fini della liberazione anticipata in base alle seguenti modalità di calcolo:

  • "Solo semestri completi" = "Si"
    Si considerano solamente i "semestri interi", ossia i semestri in cui il decorso della pena non sia stato interrotto. In presenza di un’interruzione, il semestre si interrompe e ricomincia a decorrere dopo la fine dell’interruzione stessa.

  • "Solo semestri completi" = "No"
    I semestri possono anche essere interrotti e le frazioni di semestre si sommano tra loro fino al raggiungimento dei 6 mesi.

Nel campo "Calcola fino al" può essere inserita una data limite fino a cui calcolare i giorni spettanti.

Lasciando il campo vuoto, l’applicazione calcolerà i giorni di detrazione fino al termine naturale della pena determinando in questo modo la c.d. data di "fine pena virtuale", ossia il termine della pena con liberazione anticipata nell’ipotesi che il detenuto abbia sempre rispettato i requisiti richiesti.

Ad esempio, in base alla riforma del 2024, il "fine pena virtuale" deve essere sempre indicato nell’ordine di esecuzione, come previsto dal comma 10-bis dell’art. 656 c.p.p. novellato (v. modifiche ex art. 5 D.L. 92/2024).

Nota 1:
Il calcolo della liberazione anticipata è facoltativo e l’applicazione può essere utilizzata semplicemente per determinare il fine pena detratti i periodi già scontati, al netto delle eventuali interruzioni.

Nota 2:
Le date (dal: al:) nei periodi di pena già scontati e nelle interruzioni si intendono sempre come "inclusive".
Ad esempio: dal 10 a 20 del mese sono 11 giorni e per indicare un solo giorno la data finale deve essere uguale a quella iniziale.

-
CALCOLO FINE PENA (con Liberazione Anticipata)
Art. 54 O.P. e art. 4 D.L. 146/2013
Durata pena:
anni mesi giorni
Inizio detenzione:
Liberazione anticipata:
art. 54, O.P.
Calcola fino al:
opzionale
Solo semestri completi:
SiNo
L. a. speciale:
(dal 23/12/2013 al 22/12/2015)
Integrazione:
(dal 01/01/2010 al 22/12/2013)
-
Periodi già Scontati
tipo:
dal:
al:
oppure:annimesigiorni
Nuovo periodo
-
Interruzioni
dal:
al:
Nuova interruzione
Valuta l'applicazione:
0 / 5 (0voti)
Calcolo Fine Pena (con Liberazione Anticipata)Calcolo Fine Pena (con Liberazione Anticipata) sul Tuo Sito?
Copia e incolla il seguente codice html.

Avvertenza:
Questa applicazione é utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non é possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti.
Per segnalare eventuali errori o malfunzionamenti clicca qui.


La Liberazione Anticipata

Il beneficio della liberazione anticipata è disciplinato dall’art. 54 O.P.

Art. 54 (Liberazione anticipata)

1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

2. La concessione del beneficio è comunicata all’ufficio del pubblico ministero presso la corte d’appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all’ergastolo.


La Riforma del 2024

La riforma introdotta D.L. 92/2024 ha apportato alcune modifiche di natura procedurale che impattano direttamente sulla liberazione anticipata e che descriviamo brevemente di seguito.

L’art. 5, comma 2 del citato decreto stabilisce che il magistrato di sorveglianza, nei novanta giorni antecedenti al termine della pena, deve accertare d’ufficio la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata.

Se il condannato chiede la liberazione in anticipo, deve motivare un interesse specifico come, ad esempio, accedere ad una misura alternativa, o rideterminare il residuo per un provvedimento collegato.

Inoltre, il PM o l’ufficio esecuzioni, deve indicare nel titolo quanto residuo di pena resta, tenendo conto anche delle liberazioni anticipate teoriche che il detenuto potrebbe maturare.
Questo significa che l’amministrazione deve già calcolare un "fine pena virtuale", come se tutti i semestri venissero riconosciuti con buona condotta.

Vediamo di seguito l’Art 5.

1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell’articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente.
L’istanza di cui al periodo precedente può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l’accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall’articolo 54.

2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall’articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3.

3. Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima.

4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell’articolo 127 del codice di procedura penale.
Quando la competenza a decidere sull’istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.


La Liberazione Anticipata Speciale

L’art. 4 D.L. n. 146/2013 ha introdotto la c.d. "liberazione anticipata speciale" che, per un periodo limitato, prevede un’integrazione di 30 giorni che si aggiungono ai 45 già concessi in via ordinaria, sempre che siano rispettati i requisiti per il beneficio.

Di seguito il testo dell’Art. 4.

1. Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (23/12/2013 n.d.r.), la detrazione di pena concessa con laliberazione anticipata prevista dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1º gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione.

3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1º gennaio 2010.


Le Interruzioni della Pena

Questa applicazione consente di gestire in modo completamente automatico le eventuali interruzioni della pena.

Elenchiamo di seguito i principali motivi di interruzione.

  • Sospensione per gravi motivi di salute:
    Differimento/sospensione dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica (provvedimento del magistrato di sorveglianza). durante questo periodo la pena non decorre.

  • Sospensione per maternità/gravidanza:
    Differimento/sospensione per stato di gravidanza o maternità del condannato/condannata nei casi previsti: anche in questo caso il titolo è sospeso e il tempo non si computa.

  • Ricovero in luogo di cura per infermità psichica:
    Quando è disposto il ricovero il decorso si ferma finché dura il ricovero stesso.

  • Affidamento terapeutico / programmi per tossico/alcol-dipendenza con sospensione:
    Sono i casi in cui il giudice sospende l’esecuzione della pena per l’accesso a un programma terapeutico: fintanto che la sospensione è in vigore, non decorre la pena.

  • Liberazione condizionale (periodo di prova):
    L’ammissione alla liberazione condizionale sospende l’esecuzione del residuo: il tempo in prova non è considerato espiazione della pena. Se è revocata, si torna ad eseguire il residuo di pena.

  • Sospensione dell’esecuzione decisa dal giudice dell’esecuzione:
    Nei procedimenti di esecuzione, il giudice può sospendere l’esecuzione del titolo nel qual caso il decorso è fermo.

  • Sospensione per ragioni processuali/estradizionali:
    Esempi: consegna/estradizione che comporti la sospensione dell’esecuzione in Italia del residuo: finché la sospensione è efficace, non decorre.

Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.005 secondi