Calcolo Termini per le Udienze di Separazione e Divorzio

Calcolo rapido dei termini per il deposito delle memorie nel processo per separazione e divorzio ex art. 473 bis.17 cpc e per il deposito di comparse e repliche nella fase decisoria ex art. 473 bis.28 cpc, secondo ls Riforma Cartabia in vigore dal 28/02/2023.

Come funziona

Inserisci la data dell’udienza, scegli se avvalerti o meno della sospensione feriale dei termini e clicca su uno dei seguenti bottoni:

  • "[Memorie 473-bis.17]" per calcolare i termini per il deposito delle memorie (la data è quella dell’udienza di prima comparizione)

  • "[Comparse e Repliche 473-bis.28]" per il calcolo dei termini per depositare le note di p.c., la comparsa conclusionale e la replica (la data è quella dell’udienza in decisione)

L’applicazione visualizzerà tutti i termini indicando per ciascuno di essi gli eventuali giorni saltati, visibili posizionando il mouse sull’icona , ed un bottone per l’inserimento rapido in Google Calendar.
Se l’icona non è presente significa che il dies ad quem calcolato non è un sabato o un festivo.

Note:

  • Nei procedimenti per violenza domestica o di genere (art. 473 bis.42 cpc) il giudice può abbreviare i termini fino alla metà.

  • Trattandosi di "termini a ritroso", in ragione dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, l’applicazione segue il criterio prudenziale che considera il sabato come giorno non lavorativo.

CALCOLO TERMINI per le UDIENZE di SEPARAZIONE e DIVORZIO
Artt. 473-bis.17 e 473-bis.28 c.p.c.
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Avvertenza:
Questa applicazione é utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non é possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti.
Per segnalare eventuali errori o malfunzionamenti clicca qui.

I Nuovi Termini nel Processo di Separazione e Divorzio

I nuovi termini sono stati introdotti dal DLGS. 10/10/2022 n. 149 (c.d. "riforma Cartabia") in attuazione della L. 26/11/2021 n. 206 recante "Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".

I Termini per le Memorie

I termini per il deposito delle memorie nel processo di separazione e divorzio, disciplinati dall’art. 473 bis.17 cpc, si applicano per i nuovi procedimenti che si instaurano a partire dal 28/02/2023.

Come detto, tali termini si calcolano a ritroso rispetto alla data dell’udienza di prima comparizione e sono:

Prima memoria dell’attore:20 giorni prima dell’udienza
Memoria del convenuto:10 giorni prima dell’udienza
Seconda memoria dell’attore:5 giorni prima dell’udienza

I Termini per la Fase Decisoria

Tali termini, calcolati a ritroso rispetto alla data dell’udienza in decisione fissata dal Giudice, sono disciplinati dall’art. 473 bis.28 cpc e sono i seguenti:

Note di precisazione delle conclusioni:60 giorni prima dell’udienza
Comparsa conclusionale:30 giorni prima dell’udienza
Memoria di replica:15 giorni prima dell’udienza

Modalità Prudenziale

Spieghiamo brevemente cosa intendiamo per "modalità prudenziale" nel calcolo dei termini a ritroso.

Come è noto, la questione se lo slittamento del dies ad quem che cade di sabato (art. 155, comma 5) dovesse applicarsi, per analogia, anche ai termini a ritroso è sempre stata dibattuta nel corso degli anni, al punto tale che si erano formati due orientamenti contrapposti.

Sul punto è intervenuta la Cassazione (cfr. Cass. civ. 21335/2017, Cass. civ. 26900/2020) che ha esteso l’applicazione del comma 5 anche ai termini a ritroso, ribadendo quindi che tale comma, nelle intenzioni del legislatore, considerava il sabato come un giorno non lavorativo a tutti gli effetti.

Considerato quindi l’attuale orientamento giurisprudenziale, questa applicazione, così come le altre della stessa famiglia, adotta il criterio che definiamo "prudenziale", intendendo indicare con tale termine quella modalità di calcolo che permette di evitare possibili decadenze.

Pertanto, nel caso in cui il termine calcolato cada di sabato, il dies ad quem sarà sempre anticipato a venerdi, o comunque al primo giorno non festivo antecedente.

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