Questa applicazione consente di verificare, in via orientativa, il requisito reddituale per il gratuito patrocinio, cioè per il patrocinio a spese dello Stato.
L’applicazione calcola automaticamente il limite reddituale, tenendo conto dei redditi del richiedente, degli eventuali familiari conviventi, dei casi in cui rileva il solo reddito personale e dell’aumento della soglia previsto nel procedimento penale.
Nota: il risultato non equivale all’ammissione al beneficio in quanto l’ammissione richiede una domanda formale e la verifica dell’autorità competente.
In questa pagina sono riassunte inoltre le ulteriori condizioni di ammissione e le cause di esclusione da verificare separatamente.
Seleziona la materia del procedimento e l’anno dei redditi che serve a individuare la soglia reddituale applicabile al periodo indicato.
Indica se la causa riguarda i diritti della personalità. In questo caso la simulazione considera soltanto il reddito personale del richiedente, senza sommare i redditi dei familiari conviventi.
Nella sezione dei redditi non inserire il reddito netto incassato ma gli importi annui fiscalmente rilevanti, distinguendo tra reddito imponibile, redditi esenti e altri redditi.
Nel campo Reddito imponibile inserisci il reddito imponibile risultante dalla dichiarazione fiscale:
- Nel regime ordinario è il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale.
- Nel regime forfettario è il reddito imponibile assoggettato a imposta sostitutiva, non il totale delle fatture o dei compensi incassati.
Nel campo Redditi esenti inserisci redditi o somme non assoggettati all’imposta personale, se risultano dalla documentazione disponibile e devono essere considerati nella verifica reddituale.
Nel campo Altri redditi inserisci redditi non compresi nei campi precedenti, come redditi soggetti a ritenuta definitiva a titolo d’imposta, cedolare secca o altre somme tassate separatamente.
Non inserire una seconda volta i compensi con semplice ritenuta d’acconto se sono già compresi nel reddito imponibile dichiarato.
Se esistono familiari conviventi, aggiungili nel blocco dedicato e indica per ciascuno gli stessi tre dati reddituali: reddito imponibile, redditi esenti e altri redditi.
La verifica non utilizza l’ISEE come riferimento ma il reddito rilevante secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato: reddito imponibile, redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta definitiva a titolo d’imposta e redditi soggetti a imposta sostitutiva.
Se il richiedente convive con il coniuge, con l’unito civilmente o con altri familiari, la regola ordinaria somma il reddito del richiedente con quello dei familiari conviventi. L’applicazione consente quindi di aggiungere uno o più familiari e di indicare per ciascuno i redditi rilevanti.
Il reddito dei familiari conviventi non viene sommato quando il procedimento riguarda i diritti della personalità.
Se sussiste un conflitto di interessi con il richiedente che riguarda un singolo familiare convivente, la simulazione esclude soltanto il reddito di quel familiare.
Nel procedimento penale la soglia reddituale è aumentata di € 1.032,91 per ogni familiare convivente.
Il patrocinio a spese dello Stato è previsto, in generale, per la difesa nei procedimenti penali, civili, amministrativi, contabili e tributari, quando ricorrono i requisiti previsti dalla legge. La verifica proposta in questa pagina riguarda il requisito reddituale e non sostituisce il controllo sull’effettiva ammissibilità della materia o della procedura.
Non è invece coperta, di regola, l’attività stragiudiziale ordinaria, come consulenze legali, pareri, diffide, trattative private o assistenza non collegata a un procedimento o a una procedura espressamente prevista dalla legge.
Alcune procedure non propriamente giudiziali sono ammesse solo nei casi stabiliti dalla normativa. Rientrano in questa categoria, ad esempio, la mediazione e la negoziazione assistita, per le quali il patrocinio a spese dello Stato è previsto nei casi disciplinati dalla legge e non per qualunque attività stragiudiziale liberamente scelta dalle parti.
Per questo motivo, se la domanda riguarda mediazione, negoziazione assistita o altra attività preliminare al giudizio, il risultato del calcolo reddituale deve essere letto insieme a una verifica specifica della procedura concretamente attivata.
L’applicazione calcola il requisito reddituale, ma non può verificare le cause che escludono il beneficio a prescindere dal reddito.
Prima di presentare la domanda occorre quindi controllare separatamente se ricorre una delle seguenti ipotesi.
Procedimento penale per reati di evasione fiscale.
Nel procedimento penale il patrocinio è escluso se il procedimento riguarda reati di evasione in materia di imposte. Rientrano in questa area, ad esempio, i reati tributari in materia di imposte sui redditi o IVA, come dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti, omesso versamento IVA o indebita compensazione, quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
Assistenza di più di un difensore.
Il patrocinio è escluso se il richiedente è assistito o intende essere assistito da più di un difensore nello stesso procedimento, salvi i casi particolari previsti dalla legge. Il controllo va effettuato sia nei procedimenti penali sia, secondo l’orientamento della Cassazione, nei procedimenti civili.
Cessione di crediti o ragioni altrui.
Nei giudizi civili, amministrativi, contabili e tributari il patrocinio è escluso nelle cause relative a cessione di crediti o ragioni altrui. Ad esempio, occorre verificare il caso in cui il richiedente agisca come cessionario di un credito o di una pretesa acquistata da un altro soggetto. L’esclusione non opera quando la cessione risulta fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Oltre alle cause di esclusione, possono esistere situazioni che richiedono una valutazione documentale o giuridica specifica.
Tipo di richiedente.
Prima di presentare la domanda occorre verificare che il richiedente rientri tra i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ad esempio cittadino italiano, straniero regolarmente soggiornante, apolide, oppure ente o associazione senza scopo di lucro e senza attività economica.
Precedenti condanne definitive del richiedente.
Alcune condanne definitive pregresse, anche non collegate al procedimento per cui si chiede il patrocinio, possono incidere sulla verifica del requisito reddituale. In particolare, per determinati reati, come ad esempio associazione mafiosa, traffico organizzato di stupefacenti, gravi reati in materia di stupefacenti, contrabbando organizzato, reati commessi con metodo mafioso o per agevolare associazioni mafiose, nonché reati fiscali in materia di imposte sui redditi e IVA, la normativa prevede una presunzione di superamento dei limiti di reddito, salvo prova contraria.
Verifica della prova contraria.
In presenza di precedenti penali rilevanti non basta una risposta automatica sì/no. Occorre controllare il titolo di condanna, il reato, il periodo di riferimento, la situazione reddituale effettiva e l’eventuale documentazione idonea a superare la presunzione prevista dalla legge.
Fondatezza della domanda.
L’ammissione richiede anche che la pretesa non sia manifestamente infondata. Questo controllo non dipende dal reddito e non può essere automatizzato con un semplice calcolo: richiede l’esame del procedimento, della domanda che si intende proporre o difendere e della documentazione disponibile.
Legittimazione, documentazione e competenza.
Devono inoltre essere verificati la legittimazione del richiedente, la completezza della documentazione reddituale e processuale, nonché l’ufficio o l’autorità competente a decidere sull’istanza di ammissione.
Se il richiedente indica un reddito imponibile di 11.800,00 euro, redditi esenti pari a zero e altri redditi pari a zero, il controllo confronta 11.800,00 euro con la soglia applicabile per l’anno selezionato. Se il totale non supera la soglia, il requisito reddituale risulta rispettato.
Se il richiedente indica 10.000,00 euro di reddito imponibile e 2.500,00 euro di altri redditi non già compresi nella dichiarazione ordinaria, la simulazione confronta 12.500,00 euro con la soglia applicabile. Questo evita di sottostimare il reddito quando esistono componenti tassate separatamente o definitivamente.
Se il richiedente ha un reddito complessivo di 9.000,00 euro e convive con un familiare che ha un reddito complessivo di 8.000,00 euro, il reddito familiare ordinariamente considerato è pari a 17.000,00 euro. Se il procedimento riguarda diritti della personalità, la simulazione considera solo i 9.000,00 euro del richiedente.
Come detto, nel procedimento penale la soglia è aumentata di € 1.032,91 per ciascun familiare convivente. Se, ad esempio, il richiedente convive con due familiari, la soglia teorica aumenta di € 2.065,82.
La disciplina principale è contenuta nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle spese di giustizia.
L’articolo 76 disciplina le condizioni reddituali: il richiedente deve avere un reddito imponibile non superiore alla soglia stabilita.
Se il richiedente convive con il coniuge, con l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è dato dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ciascun componente della famiglia, compreso il richiedente.
Il reddito personale del solo richiedente rileva quando il procedimento riguarda diritti della personalità oppure quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri familiari conviventi.
Nel calcolo devono essere considerati anche i redditi che per legge sono esenti dall’imposta personale sul reddito o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure a imposta sostitutiva.
Per questo l’applicazione distingue tra reddito imponibile, redditi esenti e altri redditi non compresi nei primi due campi.
Nel processo penale la soglia di reddito è aumentata di € 1.032,91 per ogni familiare convivente.
Il limite reddituale viene aggiornato periodicamente con decreto ministeriale. Per le domande successive all’ultimo adeguamento (decreto 22 aprile 2025, pubblicato sulla G.U. n. 159 dell’11 luglio 2025), la soglia ordinaria è pari a € 13.659,64, salvo successivi aggiornamenti.
L’applicazione calcola automaticamente il requisito reddituale sulla base dei dati inseriti. Gli altri requisiti e le cause di esclusione devono essere controllati separatamente prima della domanda.
No. La verifica usa il reddito rilevante secondo il D.P.R. n. 115/2002, non l’ISEE. L’ISEE non sostituisce la dichiarazione dei redditi e non sostituisce la somma dei redditi dei familiari conviventi.
Devi inserire il reddito imponibile risultante dalla dichiarazione fiscale. Nel regime ordinario è il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale. Nel regime forfettario è il reddito imponibile assoggettato a imposta sostitutiva, non il totale dei ricavi o delle fatture.
Non devi inserire il netto incassato. Devi inserire gli importi annui fiscalmente rilevanti: reddito imponibile, redditi esenti e altri redditi non già compresi nei primi due campi.
No, se il compenso con ritenuta d’acconto è già compreso nel reddito imponibile dichiarato. La ritenuta d’acconto è un anticipo d’imposta: il reddito resta dichiarato e non va sommato una seconda volta.
Nel campo altri redditi rientrano componenti non già comprese nel reddito imponibile o nei redditi esenti, come redditi soggetti a ritenuta definitiva a titolo d’imposta, redditi da cedolare secca o altre somme tassate separatamente.
Sì, quando il richiedente convive con il coniuge, con l’unito civilmente o con altri familiari, la regola ordinaria somma i redditi di tutti i componenti conviventi, compreso il richiedente.
La simulazione considera solo il reddito personale se il procedimento riguarda diritti della personalità. Se invece il conflitto riguarda un singolo familiare convivente, esclude solo il reddito del familiare indicato come in conflitto.
Sì. Nel processo penale il limite ordinario è aumentato di € 1.032,91 per ciascun familiare convivente. Nell’applicazione il campo dedicato consente di simulare il risultato applicando o non applicando la maggiorazione.
Non vengono calcolate automaticamente le cause che non modificano il reddito o la soglia: procedimenti penali per reati di evasione fiscale, assistenza di più di un difensore, cause non penali relative a cessione di crediti o ragioni altrui, manifesta infondatezza della domanda e precedenti condanne definitive rilevanti ai fini della presunzione di superamento del limite reddituale.
No. Il risultato è una verifica orientativa basata sui dati inseriti. L’ammissione richiede una domanda formale e la valutazione dell’autorità competente, che controlla la documentazione, la fondatezza della pretesa e le altre condizioni previste dalla legge.
Altre FAQ sul gratuito patrocinio
Gratuito patrocinio
È l’istituto che consente di essere assistiti da un avvocato con spese a carico dello Stato, se ricorrono i requisiti previsti dalla legge.
Reddito imponibile
È il reddito risultante dalla dichiarazione fiscale. Nel regime ordinario è il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale. Nel regime forfettario è il reddito imponibile assoggettato a imposta sostitutiva.
Redditi esenti
Sono redditi o somme non assoggettati all’imposta personale, ma rilevanti per la verifica quando la normativa sul patrocinio ne impone la considerazione.
Altri redditi
Sono componenti reddituali non già comprese nel reddito imponibile o nei redditi esenti, come redditi con ritenuta definitiva a titolo d’imposta, redditi da cedolare secca o altre somme tassate separatamente.
Familiari conviventi
Sono il coniuge, l’unito civilmente o gli altri familiari che convivono con il richiedente. I loro redditi sono sommati a quelli del richiedente secondo la regola ordinaria.
Conflitto di interessi
È la situazione in cui un familiare convivente ha un interesse contrapposto a quello del richiedente nel procedimento. In tal caso il reddito di quel familiare non viene sommato nella simulazione.
Diritti della personalità
Sono diritti strettamente legati alla persona, alla sua identità, dignità, integrità fisica o morale, riservatezza e vita privata. Quando la causa riguarda diritti della personalità, la simulazione considera solo il reddito personale del richiedente, senza sommare i redditi dei familiari conviventi.
Rientrano normalmente tra i casi più frequenti le controversie relative a danni alla salute, lesione dell’integrità psicofisica, diffamazione, lesione dell’onore o della reputazione, trattamento illecito dei dati personali, violazione della privacy, diritto al nome, all’immagine o all’identità personale.
Non ogni causa che riguarda una persona fisica è automaticamente una causa sui diritti della personalità. Ad esempio, una controversia puramente patrimoniale, contrattuale, condominiale o di recupero crediti resta di regola fuori da questa categoria.
Avvertenza:
Questa applicazione é utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non é possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti.
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