Tabella Contributo Unificato

Tabella del contributo unificato 2024 nel processo civile (primo grado, impugnazioni e cassazione), amministrativo e tributario.

Tutto il C.U. in una sola pagina facile da consultare con la normativa aggiornata: importi per scaglioni nei tre gradi di giudizio, valori fissi per tipo di procedimento, aumenti, riduzioni ed esenzioni del contributo unificato.

Per il calcolo rapido del contributo unificato in base al valore della causa ed alla tipologia del procedimento giudiziario utilizza questa applicazione.

Gli importi del contributo unificato sono aggiornati al D.L. 132/2014 (decreto giustizia) e al D.L. 90/2014.

La tabella precedente è disponibile in questo documento.

Circolari e Decreti sul Contributo Unificato…
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Gli aumenti del 2014:

Il D.L. n. 90 del 24/06/2014, pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24/06/2014, ha stabilito una serie di aumenti del contributo unificato finalizzati alla copertura dei mancati introiti derivanti dall’introduzione del processo telematico.
Si tratta di incrementi generalizzati intorno al 15% applicati alla tabella per scaglioni del processo civile a ad alcuni procedimenti dove il contributo è dovuto in misura fissa.
Invariato il contributo unificato per il rito tributario ed amministrativo.
La tabella precedente è disponibile in questa pagina.


Novità per il Processo Tributario dal 1° gennaio 2014
Art. 1, comma 598, lett. a), L. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)

Il comma 3 bis dell’art. 14 del D.P.R. 115/02 è stato così modificato:
"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito".
Di conseguenza, la diversa (e maggiore) determinazione del valore della lite comporta nella generalità dei casi un aumento dell’importo del contributo unificato da versare.


Impugnazioni iniziate dal 31 gennaio 2013
Art. 1, commi 17 e 18 L. 228/2012.

Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

Per approfondire leggi l’articolo pubblicato.

TABELLA del CONTRIBUTO UNIFICATO

 

Processo Civile - 1° Grado

Valore della Causa Contributo
Valore fino a € 1.100,00€ 43,00
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00€ 98,00
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00€ 237,00
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00€ 518,00
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00€ 759,00
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00€ 1.214,00
Valore superiore a € 520.000,00€ 1.686,00

 

Processo Civile - Impugnazione

Valore della Causa Contributo
Valore fino a € 1.100,00€ 64,50
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00€ 147,00
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00€ 355,50
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00€ 777,00
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00€ 1.138,50
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00€ 1.821,00
Valore superiore a € 520.000,00€ 2.529,00

 

Processo Civile - Cassazione

Valore della Causa Contributo
Valore fino a € 1.100,00€ 86,00
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00€ 196,00
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00€ 474,00
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00€ 1.036,00
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00€ 1.518,00
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00€ 2.428,00
Valore superiore a € 520.000,00€ 3.372,00

 

Processo Tributario - Commissione tributaria provinciale e regionale

Valore della Causa Contributo
Valore fino a € 2.582,28€ 30,00
Valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000,00€ 60,00
Valore superiore a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00€ 120,00
Valore superiore a € 25.000,00 e fino a € 75.000,00€ 250,00
Valore superiore a € 75.000,00 e fino a € 200.000,00€ 500,00
Valore superiore a € 200.000,00€ 1.500,00

NOTA: l’art. 261 del D.P.R. 115/2002 stabilisce che per i ricorsi in cassazione in materia tributaria il contributo unificato si applica nella misura prevista per il processo civile.

 

Ricorsi Amministrativi - 1° Grado

Valore della Causa Contributo
Valore fino a € 200.000,00€ 2.000,00
Valore superiore a € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00€ 4.000,00
Valore superiore a € 1.000.000,00€ 6.000,00

Ricorsi Amministrativi - Impugnazione

Valore della Causa Contributo
Valore fino a € 200.000,00€ 3.000,00
Valore superiore a € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00€ 6.000,00
Valore superiore a € 1.000.000,00€ 9.000,00

Ricorsi Amministrativi - Cassazione

Valore della Causa Contributo
Valore fino a € 200.000,00€ 4.000,00
Valore superiore a € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00€ 8.000,00
Valore superiore a € 1.000.000,00€ 12.000,00

NOTA: le tabelle si riferiscono ai ricorsi amministrativi in materia di pubblici lavori, forniture e servizi, nonché provvedimenti delle autorità indipendenti.
Per il contributo negli altri ricorsi amministrativi clicca qui.

 

Giudice di Pace

Il Contributo Unificato nei processi dinanzi al Giudice di Pace segue le tabelle ordinarie del rito civile.
Non sono dovuti i diritti di cancelleria per controversie di valore inferiore a € 1.033,00 mentre dal 2015 le spese di notifica sono dovute anche per tali cause.

 

Riduzioni del Contributo Unificato

Il contributo unificato è ridotto del 50% nei seguenti casi:

  • Procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del c.p.c., vale a dire: procedimenti per ingiunzione, procedimenti per convalida di sfratto, procedimenti cautelari o possessori, accertamento tecnico preventivo;
  • Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado;
  • Procedimenti di sfratto per morosità (il valore della causa si determina in base all importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida);
  • Procedimenti di finita locazione (il valore si determina in base all’ammontare del canone di un anno);
  • Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (tranne quanto previsto dall’art. 9 comma 1-bis del DPR 115/2002).

Nota 1: in base alla circolare ministeriale del 29/9/2003 l’impugnazione, ossia il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, assume le forme di un ordinario giudizio di appello per il quale non è più applicabile la riduzione del 50% del contributo unificato.

Nota 2: nella circolare ministeriale del 17 marzo 2023, si chiarisce che per il procedimento semplificato di congnizione, ex artt. 281-decies e segg. c.p.c. (nuovo rito), il contributo unificato è dovuto per l’intero.

 

Aumenti del Contributo Unificato

Il contributo unificato è aumentato del 50%:
  • Nei giudizi di impugnazione (v. tavola), ossia l’appello ed il reclamo (art. 37, comma 6 lettera 'b' D.L. 98/2011).

  • Per i giudizi di impugnazione nei procedimenti amministrativi di cui al comma 6-bis dell’articolo 13 del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002).

  • Se il difensore non indica l’indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax (art. 13, comma 3-bis e 6-bis lettera 'e' D.P.R. 115/2002).

  • Se la parte non indica il codice fiscale nell’atto introduttivo (art. 13, comma 3-bis D.P.R. 115/2002).


Il contributo unificato è raddoppiato:
  • Nei processi dinanzi alla Corte di Cassazione (v. tavola) (art. 37, comma 6 lettera 'b' D.L. 98/2011).

  • Nei procedimenti dinanzi alle Sezioni specializzate in materia di impresa di cui al D.L. 168/2003 (art. 13, comma 1-ter D.P.R. 115/2012 introdotto dal D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012).

 

Procedimenti con contributo fisso o esenti

Procedimenti EsecutiviContributo
Conversione del pignoramento in presenza o assenza di istanza di vendita (v. nota Ministero Giustizia del 14/01/2004)esente
Estinzione e cancellazione del pignoramentoesente
Intervento del creditore in procedura esecutiva pendente senza deposito dell'istanza di vendita (circ. 5/7/2012)esente
Istanze pre-esecutive (artt. 482, 513, 519, 545 c.p.c.)€ 98,00
Procedimenti di esecuzione immobiliare€ 278,00
Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi€ 168,00
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad Euro 2.500,00€ 43,00
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore superiore o uguale a Euro 2.500,00€ 139,00
Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio e per obblighi di fare e non fare€ 139,00
Procedimenti per recupero dei crediti professionali dei difensori d'ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p.)esente
Ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.)€ 43,00

 

Procedimenti FallimentariContributo
Insinuazione tardiva al passivoesente
Insinuazione tempestiva al passivoesente
Istanza di fallimento€ 98,00
Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare€ 70,00
Procedure fallimentari (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura)€ 851,00

 

Procedimenti in materia di Separazione e riguardanti la proleContributo
Procedimenti di cui al titolo II, capo I e capo VI libro IV c.p.c: della separazione personale dei coniugi (1)€ 98,00
Procedimenti di cui all'art. 4 della L. 898/1970: scoglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (es: divorzio giudiziale). (1)€ 98,00
Procedimenti di cui all'art. 711 c.p.c. e art. 4 comma 16 L. 898/1970: separazione consensuale e divorzio congiunto (1)€ 43,00
Procedimenti riguardanti la proleesente
Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari in materia di assegni di mantenimento della proleesente

1) Non sono dovute le anticipazioni forfettarie.

 

Procedimenti in materia di Lavoro, Previdenza e assistenza obbligatoriaContributo
Decreti ingiuntivi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie quando il reddito della parte è inferiore o uguale al limite stabilito (1)esente
Decreti ingiuntivi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie quando il reddito della parte supera il limite stabilito (1)€ 21,50
Procedimenti di esecuzione mobiliare o immobiliare su provvedimenti resi in materia di lavoro e rapporti di pubblico impiego (circ. n. 10 11/05/2012)esente
Procedimenti in materia di lavoro e rapporti di pubblico impiego quando il reddito della parte supera il limite stabilito (1) (2) (3)50% del contributo per i procedimenti civili
Procedimenti in materia di lavoro, rapporti di pubblico impiego nonché previdenza e assistenza obbligatorie quando il reddito della parte e' inferiore o uguale al limite stabilito (1)esente
Procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatorie quando il reddito della parte supera il limite stabilito (1)€ 43,00

1) Il limite di reddito stabilito per l'esenzione è fissato in tre volte l'importo per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 76 DPR 115/2002. Tale limite è attualmente pari a € 38.514,03.

2) Per i decreti ingiuntivi in materia di lavoro la circolare n. 10 dell'11 maggio 2012 esclude l'applicabilità dell'ulteriore riduzione del 50%

3) Per i ricorsi in cassazione concernenti controversie individuali di lavoro, pubblico impiego nonché previdenza e assistenza obbligatorie si applica la tabella ordinaria senza riduzioni.

 

Volontaria GiurisdizioneContributo
Procedimenti di cui al titolo II, capo II libro IV c.p.c: dell'interdizione e dell'inabilitazioneesente
Procedimenti di cui al titolo II, capo III libro IV c.p.c: disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presuntaesente
Procedimenti di cui al titolo II, capo IV libro IV c.p.c: disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;esente
Procedimenti di rettificazione di stato civileesente
Procedimenti di volontaria giurisdizione€ 98,00
Procedimenti in materia di protezione di persone prive di autonomia (art. 49 bis disp. att. c.c.)esente

 

Ricorsi AmministrativiContributo
Procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero (art. 13 bis, D.Lgs 286/1998)esente
Ricorsi amministrativi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato (1) (2)€ 300,00
Ricorsi amministrativi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005esente
Ricorsi amministrativi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato (1) (2)€ 300,00
Ricorsi avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato€ 650,00
Ricorsi di cui al titolo V, libro IV del DLGS n. 104/2010 (riti abbreviati relativi a speciali controversie) (1) (2)€ 1.800,00
Ricorsi previsti dagli artt. 116 e 117 del DLGS n.104/2010 (accesso agli atti e silenzio dell'amministrazione) (1) (2)€ 300,00
Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica€ 650,00

1) Dal 1° gennaio 2013 il contributo di cui all'art. 13, comma 6-bis, del T.U. di cui al DPR 115/2002 e successive modificazioni è aumentato della metà anche per i giudizi di impugnazione nel processo amministrativo.

2) L'onere relativo al pagamento del contributo è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

 

Procedimenti VariContributo
Conciliazioni stragiudiziali nella mediazione di controversie civili e commerciali (art. 17, D.Lgs 28/2010)esente
Esercizio dell'azione civile nel processo penale (se richiesta condanna generica)esente
Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio (art. 6 D.L. 132/2014)esente
Procedimenti contro il trattamento sanitario obbligatorio (art. 5, L. 180/1978)esente
Procedimenti di adozione degli ordini di protezione contro abusi familiariesente
Procedimenti di cui al titolo II, capo V libro IV c.p.c: dei rapporti patrimoniali tra i coniugiesente
Procedimenti di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89. (legge Pinto)esente
Procedimenti di opposizione a ordinanza-ingiunzione (multe, sanzioni amministrative, ecc.)C.U. ordinario + anticipazioni forfettarie
Procedimenti in materia tavolareesente
Risarcimento danni per responsabilità dei magistrati (art. 15, comma 2, L. 117/1988)esente

 

Procedimenti di valore indeterminabile

Primo Grado

Processi amministrativi di valore indeterminabile€ 650,00
Processi civili di valore indeterminabile€ 518,00
Processi contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace€ 237,00
Processi tributari di valore indeterminabile€ 120,00

Impugnazione

Processi amministrativi di valore indeterminabile€ 975,00
Processi civili di valore indeterminabile€ 777,00
Processi contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace€ 355,50
Processi tributari di valore indeterminabile€ 120,00

Cassazione

Processi amministrativi di valore indeterminabile€ 1.300,00
Processi civili di valore indeterminabile€ 1.036,00
Processi contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace€ 474,00
Processi tributari di valore indeterminabile€ 1.036,00

 

Procedimenti di valore non indicato

Primo Grado

Processo Civile€ 1.686,00
Processo Tributario€ 1.500,00
Ricorsi Amministrativi€ 6.000,00

Impugnazione

Processo Civile€ 2.529,00
Processo Tributario€ 1.500,00
Ricorsi Amministrativi€ 9.000,00

Cassazione

Processo Civile€ 3.372,00
Processo Tributario€ 3.372,00
Ricorsi Amministrativi€ 12.000,00

 

Riepilogo procedimenti esenti dal contributo unificato

Procedimenti Esecutivi
Conversione del pignoramento in presenza o assenza di istanza di vendita (v. nota Ministero Giustizia del 14/01/2004)
Estinzione e cancellazione del pignoramento
Intervento del creditore in procedura esecutiva pendente senza deposito dell'istanza di vendita (circ. 5/7/2012)
Procedimenti per recupero dei crediti professionali dei difensori d'ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p.)
Procedimenti Fallimentari
Insinuazione tardiva al passivo
Insinuazione tempestiva al passivo
Procedimenti in materia di Separazione e riguardanti la prole
Procedimenti riguardanti la prole
Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari in materia di assegni di mantenimento della prole
Procedimenti in materia di Lavoro, Previdenza e assistenza obbligatoria
Decreti ingiuntivi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie quando il reddito della parte è inferiore o uguale al limite stabilito
Procedimenti di esecuzione mobiliare o immobiliare su provvedimenti resi in materia di lavoro e rapporti di pubblico impiego (circ. n. 10 11/05/2012)
Procedimenti in materia di lavoro, rapporti di pubblico impiego nonché previdenza e assistenza obbligatorie quando il reddito della parte e' inferiore o uguale al limite stabilito
Volontaria Giurisdizione
Procedimenti di cui al titolo II, capo II libro IV c.p.c: dell'interdizione e dell'inabilitazione
Procedimenti di cui al titolo II, capo III libro IV c.p.c: disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta
Procedimenti di cui al titolo II, capo IV libro IV c.p.c: disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;
Procedimenti di rettificazione di stato civile
Procedimenti in materia di protezione di persone prive di autonomia (art. 49 bis disp. att. c.c.)
Ricorsi Amministrativi
Procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero (art. 13 bis, D.Lgs 286/1998)
Ricorsi amministrativi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005
Procedimenti Vari
Conciliazioni stragiudiziali nella mediazione di controversie civili e commerciali (art. 17, D.Lgs 28/2010)
Esercizio dell'azione civile nel processo penale (se richiesta condanna generica)
Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio (art. 6 D.L. 132/2014)
Procedimenti contro il trattamento sanitario obbligatorio (art. 5, L. 180/1978)
Procedimenti di adozione degli ordini di protezione contro abusi familiari
Procedimenti di cui al titolo II, capo V libro IV c.p.c: dei rapporti patrimoniali tra i coniugi
Procedimenti di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89. (legge Pinto)
Procedimenti in materia tavolare
Risarcimento danni per responsabilità dei magistrati (art. 15, comma 2, L. 117/1988)

Anticipiazioni Forfettarie

E’ dovuta a titolo di anticipazione forfettaria una marca da € 27,00.
L’anticipazione forfettaria, prevista dall’art. 30 D.P.R. 115/2002, non è dovuta per i procedimenti disciplinati da norme speciali per i quali è prevista l’esenzione da ogni tributo e spesa (art. 9, comma 1-bis D.P.R. 115/2002).
L’esenzione vale anche per tutti gli atti e i provvedimenti relativi a cause o attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore sia inferiore a € 1.033,00 (art. 46 Legge 21 novembre 1991, n. 64).


Nuovo regime per le domande riconvenzionali (dal 1ˆ gennaio 2012)
Art. 14 comma 3 D.P.R. 115/02: "La parte di cui al comma 1(*), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta".
(*) comma 1: "La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.



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