Questa utility consente di calcolare la devalutazione di un qualsiasi importo tra due periodi.

Si utilizza, ad esempio, per devalutare l'importo di una somma risarcitoria al momento in cui si è verificato un sinistro.

Se ad esempio il 16 giugno 2009 una sentenza stabilisce una somma quale indennizzo di un sinistro avvenuto il 3 febbraio 2005, inseriremo nel campo "Dal" il mese 06 (giugno) e anno 2009 e nel campo "Al" il mese 02 (febbraio) e anno 2005. Il giorno non è richiesto in quanto la devalutazione, così come la rivalutazione, è calcolata su base mensile.


CALCOLO DEVALUTAZIONE MONETARIA

Indice Istat a Febbraio 2024 = 119,3
Variazione rispetto al mese precedente = 0%
Variazione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente = 0,7%

Importo €
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Una curiosità

A proposito di devalutazione monetaria ecco una vecchia sentenza del 1995 che suggerisce un metodo alternativo per il calcolo degli interessi su somme liquidate a titolo di risarcimento:

Tribunale Sanremo, 10-10-1995: Responsabilità civile - Valutazione e liquidazione del danno - Liquidazione in via equitativa:

"La determinazione di interessi compensativi conseguente al criterio di liquidazione del risarcimento del danno per equivalente, stabilito dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995, deve calcolarsi non in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì sulla base della somma capitale rivalutata di anno in anno, il che comporta una serie di calcoli di non agevole esecuzione (oggi invece esistono programmi di calcolo automatici come ad esempio il nostro servizio di calcolo rivalutazione e interessi n.d.r.).
E' peraltro possibile conseguire un risultato sostanziale equivalente con un procedimento di calcolo così strutturato:
a) liquidazione a valori attuali del danno capitale (c.d. danno finale);
b) determinazione del coefficiente di devalutazione, che si ottiene dividendo l'indice Istat del costo vita relativo al mese dell'evento dannoso per l'indice Istat del costo della vita relativo al mese di pronunzia della sentenza;
c) determinazione del danno capitale devalutato (c.d. danno iniziale) alla data dell'evento dannoso ("rectius" del pagamento) mediante moltiplicazione della somma determinata a titolo di danno finale per il coefficiente di devalutazione;
d) determinazione della semisomma (la media artmetica n.d.r.) del "danno finale" e di quello "iniziale";
e) applicazione degli interessi su tale semisomma, dalla data dell'evento dannoso (del pagamento) a quella della sentenza, ad un tasso che può essere equitativamente determinato nell'interesse legale medio di tale periodo".

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