Avviso

Il D.M. 150/2023 ha definitivamente abrogato il D.M. 180/2010 che disciplinava le tariffe della mediazione civile ed ha introdotto un nuovo sistema di tariffazione.

Le nuove tariffe sono in vigore dal 15 novembre 2023.

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Questa applicazione consente di calcolare i costi della mediazione civile in base al valore della controversia ed alle tariffe ministeriali ai sensi del DM n. 180/2010, come modificato dal DM n. 145/2011.

Gli importi calcolati sono riferiti a ciascuna delle parti.

L'applicazione fornisce una forbice tariffaria del compenso previsto per la mediazione in base alla tabella ministeriale.
Per una valutazione ufficiale dei costi occorre rivolgersi all'organismo di mediazione che può applicare eventuali riduzioni o maggiorazioni.


CALCOLO TARIFFE MEDIAZIONE CIVILE

Valore controversia
Materia obbligatoria:  ( riduzione per materie obbligatorie ex art. 5 )
Assenza controparte:  ( riduzione a 40 o 50 euro )
Complessità:  ( aumento fino al  % )
Proposta formulata:  ( aumento pari al 20 % )
Esito positivo:  ( aumento fino al  % )
IVA:  % Spese avvio imponibili:

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Materie Obbligatorie ex Art. 5

  • Affitto di aziende
  • Comodato (prestito di beni a titolo gratuito)
  • Condominio
  • Contratti assicurativi
  • Contratti bancari
  • Contratti finanziari
  • Diritti reali: proprietà, usufrutto, servitù…
  • Divisione: comproprietà, comunione tra coniugi…
  • Locazioni
  • Patti di famiglia
  • Risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria
  • Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa ecc.
  • Successioni ereditarie

Materie Non Obbligatorie

  • Contratti di vendita, trasporto, deposito…
  • Pagamento somme
  • Prestazioni d'opera e servizi
  • Risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti
  • Ogni altra materia non ricompresa tra quelle obbligatorie

NOTE:
(1) La mediazione non può essere richiesta in caso di separazione e divorzio e nelle cause di lavoro e diritto previdenziale.
(2) Le spese di avvio (€ 40,00) e le spese di mediazione calcolate sono dovute in egual misura da ciascuna delle parti.


Per ulteriori informazioni si rimanda all' articolo pubblicato ed alle ultime novità in materia.


Avvertenza: l'applicativo fornisce come risultato una forbice tariffaria (minimo e massimo) basata sulla tabella ministeriale cui vengono applicate eventuali riduzioni o maggiorazioni, alcune delle quali a discrezione dell'organismo di mediazione.
Inoltre, poiché in base all'Art.5, comma f del DM 145/2011, gli importi minimi della tabella ministeriale sono derogabili, per una valutazione ufficiale dei costi è necessario rivorgersi all'organismo di mediazione accreditato presso cui si svolgerà la conciliazione.


IVA e spese di avvio: alcuni organismi di conciliazione considerano le spese di avvio come una sorta di 'acconto' sulla mediazione, e quindi soggette all' IVA.
Altri invece considerano tali spese 'esenti IVA', e quindi non facenti parte dell'imponibile.
In attesa di una comunicazione ufficiale da parte dell'Egenzia delle Entrate abbiamo lasciato la possibilità di considerare tali spese come imponibili IVA o meno tramite l'apposito checkbox.

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