Calcolo Spese di Mediazione

Con questa applicazione puoi fare una rapida simulazione dei costi di mediazione con le nuove tariffe per gli organismi di mediazione pubblici disciplinate dal D.M. 150/2023 in vigore dal 15 novembre 2023.

L’applicazione può essere utilizzata anche in caso di mediazioni svolte presso organismi privati a patto che abbiano dichiarato di adottare la tabella degli organismi pubblici come previsto dall’art. 32, comma 1 del citato decreto.

Il calcolatore distingue tra mediazione che riguarda una materia obbligatoria o richiesta dal giudice (demandata) e una materia facoltativa applicando nel primo caso le riduzioni previste dal D.M.

Tiene conto inoltre delle varie situazioni che si possono presentare, come ad esempio l’ipotesi di raggiungere o meno un’accordo di conciliazione al primo incontro o negli incontri successivi calcolando automaticamente gli aumenti previsti in tali casi.

Gli importi sono suddivisi tra indennità da versare al momento della domanda di mediazione (o dell’adesione alla mediazione) e indennità da versare al termine del procedimento e possono essere calcolati con o senza IVA.

Note:

  • Il livello tariffario degli importi tabellari (da un minimo ad un massimo) è a discrezione dell’organismo di mediazione.
    E’ ragionevole attendersi un generale livellamento sui valori medi ma ciascun organismo può decidere in autonomia.

  • Le spese di mediazione sono a carico di ciascuna parte.

  • I costi per l’assistenza dell’avvocato durante il procedimento della mediazione vanno determinati separatamente e possono essere calcolati indicativamente con riferimento ai parametri forensi.

  • Il D.M. 150/2023 ha abrogato il D.M. n.180/2010 sulla base del quale era stata sviluppata l’altra applicazione che resta comunque disponibile per qualsiasi necessità.

CALCOLO SPESE di MEDIAZIONE
Indennità di mediazione determinate ai sensi del D.M. 150/2023.
In vigore dal 15 novembre 2023.
Valore della lite:
Mediazione obbligatoria:
SiNo
Numero incontri:
UnoPiù di uno
Accordo raggiunto:
SiNo
Spese di mediazione (tabella "A"):
Maggiorazione:
% (art.31, comma 5)
Applica l’IVA:
%
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Le novità della Riforma

Il Decreto legislativo n. 149/2022 (Riforma Cartabia) ha profondamente modificato il procedimento della mediazione civile e commerciale, abrogando di fatto la precedente normativa.

Qui di seguito le principali novità:

Mediazione obbligatoria

Le materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità, ossia obbligatoria, sono le seguenti:

  • Condominio

  • Diritti reali (proprietà, servitù, usucapione ecc.)

  • Divisione

  • Successioni ereditarie

  • Patti di famiglia

  • Locazione

  • Comodato

  • Affitto d’azienda

  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria

  • Risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità

  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari

Alle suddette materie la Riforma ne ha aggiunto altre:

  • Associazione in partecipazione

  • Consorzi

  • Franchising

  • Opera (prestazioni d’opera ecc.)

  • Rete (telecomunicazioni, internet ecc.)

  • Società di persone

  • Somministrazione

  • Subfornitura di beni e servizi

Competenza territoriale

Le parti possono adesso derogare alla competenza territoriale dell’organismo di mediazione ossia possono concordare di avvalersi di qualsiasi organismo di mediazione sul territorio nazionale.

Procedura

Sono state apportate alcune modifiche anche alle modalità di svolgimento della mediazione:

Prima della Riforma il mediatore illustrava in prima battuta le modalità e le finalità della mediazione, i benefici fiscali e i principi cardine (es. riservatezza ecc.) e solo dopo tale premessa il mediatore invitava le parti a esprimere il loro consenso ad entrare nel vivo della mediazione; se le parti acconsentivano ad inziare la mediazione vera e propria, versavano l’indennità di mediazione.

Con la Riforma questa doppia fase non c’è più: ora è previsto che già al primo incontro il mediatore, dopo aver esposto la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, si attivi e si adoperi affinche’ le parti raggiungano un accordo di conciliazione, con colloqui individuali o congiunti.

Spese di mediazione

Il superamento della doppia fase ha inciso anche sul pagamento delle spese di mediazione.

Con la Riforma, infatti, ciascuna parte al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro.

Se la mediazione si conclude al primo incontro senza l’accordo, le parti non sono tenute a corrispondere ulteriori importi.

Se la mediazione prosegue oltre il primo incontro, o se viene raggiunto un accordo già nel primo incontro, ciascuna parte deve corrispondere all’organismo una ulteriore indennità, i cui importi sono riportati in una Tabella ministeriale allegata al D.M. 150/2023 (Tabella "A").

Tali importi sono maggiorati del 10% in caso di successo della mediazione al primo incontro e del 25% in caso di successo negli incontri successivi.

Se la mediazione riguarda una delle materie obbligatorie oppure se è stata disposta dal giudice in corso di causa (mediazione demandata) le indennità di mediazione per il primo incontro, così come le ulteriori spese di mediazione previste dalla tabella "A", sono ridotte del 20%.


Avvertenza:
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