Calcolo Compenso Delegati alla Vendita

Questa applicazione permette di calcolare gratuitamente il compenso spettante per le operazioni delegate dal giudice delle esecuzioni in base al DM n. 227 del 15/10/2015 pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24/02/2016 e in vigore dal 10 marzo 2016.

L'applicazione può essere utilizzata non solo dai delegati alla vendita ma anche da chiunque abbia necessità di ottenere rapidamente una indicazione dei costi della fase conclusiva di una procedura esecutiva.

Caratteristiche:

- Vendita di beni immobili e beni mobili.
- Aumento e riduzione in base alla complessità.
- Spese generali, spese di registrazione e altre spese documentate.
- Ripartizione spese a carico dell'aggiudicatario.
- Applicazione automatica delle limitazioni rispetto al valore.
- Calcolo immediato per rapide simulazioni.
- Creazione del prospetto da salvare in PDF o da stampare.
- Fattura con accessori di legge (IVA, rivalsa previdenziale, ritenuta).
- Intestazione e dati documento (per utenti registrati).

CALCOLO COMPENSO DELEGATI alla VENDITA
Vendita:
BENI IMMOBILI BENI MOBILI
Valore €
(art. 2, cc. 1 e 8)
Descrizione:
FASI
Compenso
Attività preliminari:
Aggiudicazione:
Trasferimento:
Distribuzione:
Numero debitori:
Variazione:
% (art. 2, c. 3)
Compenso totale €
Spese generali €
Spese registrazione:
(art. 2, c. 4)
Altre spese:
(art. 2, c. 4)
Carico aggiudicatario:
modifica: (art. 2, c. 7)
Dati Documento
Cos’è questo?
IVA:
%
Contr. previdenziale:
%
Ritenuta d'acconto:
20%
Valuta l'applicazione:
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La liquidazione dei compensi dei delegati alla vendita

La liquidazione dei compensi per i delegati alla vendita nelle esecuzioni immobiliari e mobiliari è disciplinata dal DM n. 227/2015

Il decreto prevede, sulla falsa riga dei parametri forensi civili e penali, la quantificazione "forfettaria" del compenso per "macro fasi", ciascuna delle quali raggruppa varie attività che il delegato alla vendita compie durante l'iter della procedura.


Le fasi

Le fasi individuate dal decreto sono le seguenti:

Attività preliminari
Sono le attività prepraratorie che vanno dal conferimento dell’incarico alla redazione dell’avviso di vendita, compresa la disamina del fascicolo;

Aggiudicazione/assegnazione
Si tratta delle attività successive alla redazione dell’avviso di vendita, connesse alla fase di vendita in senso stretto, fino all’aggiudicazione o all’assegnazione del bene pignorato;

Trasferimento proprietà
Comprende tutte le attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà in seguito ad assegnazione o aggiudicazione.

Distribuzione
E' la fase relativa alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita.


Aumenti e riduzioni

Proprio per la genericità delle attività ricomprese nelle macro fasi sopra descritte, il DM prevede la possibilità di aumentare o ridurre il compenso in base alla complessità delle attività svolte.
Il compenso del delegato può essere aumentato o ridotto del 60% per tutte le vendite, mentre per i beni mobili l'aumento non può superare il 40%.
Nota: in ottemperanza al DM abbiamo previsto un unico aumento complessivo da applicare al compenso finale (somma dei compensi delle singole fasi).


I compensi tabellari

Per ciascuna delle fasi il legislatore ha previsto che il compenso del delegato alla vendita sia determinato anche in base al valore dei beni posti in vendita.
In particolare sono previste tre fasce economiche con i rispettivi compensi tabellari stabiliti come segue:

Compenso per vendite di beni immobili

Fasi / Valorefino a € 100.000oltre € 100.000 e fino a € 500.000oltre € 500.000
Attività preliminari:€ 1.000,00€ 1.500,00€ 2.000,00
Aggiudicazione/assegnazione:€ 1.000,00€ 1.500,00€ 2.000,00
Trasferimento proprietà:€ 1.000,00€ 1.500,00€ 2.000,00
Distribuzione:€ 1.000,00€ 1.500,00€ 2.000,00

Compenso per vendite di beni mobili iscritti nei pubblici registri

Fasi / Valorefino a € 25.000oltre € 25.000 e fino a € 40.000oltre € 40.000
Autorizzazione vendita:€ 200,00€ 400,00€ 1.000,00
Vendita/assegnazione:€ 250,00€ 500,00€ 1.000,00
Trasferimento proprietà:€ 200,00€ 400,00€ 1.000,00
Distribuzione:€ 250,00€ 500,00€ 1.000,00

Spese generali

Al delegato alla vendita spettano le spese generali, determinate nella misura fissa del 10% sul compenso.


Limiti al compenso

Il DM stabilisce inoltre dei limiti al compenso in relazione al valore dei beni posti in vendita.

Per le vendite immobiliari, la somma del compenso più le spese generali non può mai superare il 40% del valore di vendita, mentre per le vendite di beni mobili la percentuale scende al 30%.

Nota: il limite al compenso e alle relative spese generali è calcolato automaticamente dall'applicazione.


Quota a carico dell'aggiudicatario

In caso di aggiudicazione o assegnazione dei beni il DM assegna per legge una quota del compenso del delegato a carico dell'aggiudicatario / assegnatario calcolata come somma dei seguenti valori:
- Il 50% del compenso relativo alla fase di trasferimento (con le relative spse generali).
- Il totale delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale.

Se ricorrono giustificati motivi la quota parte di compenso a carico dell'aggiudicatario può essere stabilita diversamente.

Nota: la quota a carico dell'aggiudicatario è calcolata automaticamente dall'applicazione che tiene conto in questo caso anche dell'eventuale limitazione rispetto al valore di vendita.


La liquidazione per singolo lotto

L'art. 2, comma 2 (primo capoverso) consente, in presenza di giusti motivi, la liquidazione per ciascun lotto del compenso dovuto per le fasi “Attività preliminari”, “Aggiudicazione/assegnazione” e “Trasferimento proprietà”.
Nota: l'art. 3, c. 3 estende tale norma anche alle vendite di beni mobili.
In caso di liquidazione del compenso per ogni singolo lotto è necessario effettuare tanti calcoli quanti sono i lotti da considerare.


La liquidazione della fase di distribuzione

L'art. 2, comma 2 (secondo capoverso) consente, in presenza di giusti motivi, la liquidazione del compenso per la fase “Distribuzione” quando le somme sono riferite a più debitori.
Se, anche in presenza di più debitori, non si intende calcolare l'attività di distribuzione per ciascun debitore, basta lasciare il valore 1.
Nota: l'art. 3, c. 3 estende la norma anche alle vendite di beni mobili.


Riferimenti normativi

Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
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