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E' in vigore la nuova legge che abbrevia i tempi per la separazione e il divorzo. Leggi l'articolo pubblicato.

Richiedi una consulenza legale in diritto di famiglia 1) Quanto tempo occorre per una separazione?

RISPOSTA: Dipende dal tipo di separazione: nel nostro ordinamento ne esistono infatti due tipologie, che seguono procedimenti diversi.

Una è la separazione consensuale, che si caratterizza per la celerità e la brevità del giudizio: infatti con essa i coniugi raggiungono un accordo su tutte le questioni, dall'affidamento dei figli agli aspetti più strettamente patrimoniali; tale accordo, che deve essere confermato davanti al Presidente del Tribunale, ha efficacia e validità con la c.d. omologazione del Tribunale.

Praticamente, il giudizio di separazione consensuale si risolve in una unica udienza che, di solito, è fissata nell'arco di qualche mese dal Presidente del Tribunale, davanti al quale i coniugi compaiono per sottoscrivere le condizioni di separazione concordate, che peraltro il Giudice deve verificare essere rispondenti all'interesse dei figli: dopo tale udienza, il Tribunale omologa l'accordo e i coniugi sono separati.

Diversamente accade nel giudizio di separazione giudiziale: esso non si risolve in una sola udienza, ma, perdurando l'animosità e la contrapposizione tra i coniugi, tale tipo di giudizio può durare anche anni, soprattutto se vi sono forti dissapori circa l'affidamento dei figli, il loro mantenimento o il mantenimento del coniuge economicamente più debole, con notevole aumento dei costi.


2) Dopo quanto tempo dalla separazione si può chiedere il divorzio?

RISPOSTA: Il termine di un anno (o di sei mesi in caso di separazione consensuale) di ininterrotta separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, previsto dall' articolo 3 n. 2 lett. b), legge n. 898 del 1970, per la proponibilità della domanda di divorzio, decorre dall'udienza presidenziale nella quale è stato emesso il provvedimento di autorizzazione dei coniugi a vivere separati, anche se la sentenza di separazione o il decreto di omologa del Tribunale interviene in un momento successivo.

La conseguenza è che i coniugi possono presentare il ricorso per divorzio anche se, per ipotesi, la sentenza di separazione sia intervenuta pochi mesi prima della scadenza dei termini sopra indicati dall'udienza presidenziale.



3) Se dopo il deposito del ricorso per separazione mi compro una casa, questa è di mia esclusiva proprietà?

RISPOSTA: Con l'entrata in vigore della legge sul c.d. divorzio breve, il legislatore ha modificato anche l’art. 191 c.c. inserendo un’ulteriore comma che prevede che la comunione legale dei coniugi si scioglie, in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale alla prima udienza di comparizione adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti e autorizza i coniugi a vivere separati, e in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.
Quindi, ciascun coniuge potrà acquistare un immobile, che sarà di sua esclusiva proprietà, subito dopo l'udienza davanti al Presidente del tribunale, sia in caso di separazione giudiziale che in quella consensuale.

Sotto la precedente normativa invece, ciascun coniuge doveva attendere la sentenza definitiva di separazione o la omologa delle condizioni di separazione concordate per poter procedere ad acquisti personali.


4) Dopo la sentenza di separazione giudiziale o l'omologa della separazione consensuale, posso chiedere la modifica delle condizioni di separazione?

RISPOSTA: L'art. 155 ter c.c. stabilisce che "i genitori hanno il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l' affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità dell'assegno di mantenimento".

Tale disposizione deve essere poi posta in relazione all'art. 710 c.p.c., che, sotto il profilo processuale, precisa che "Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole, conseguenti alla separazione...".

Pertanto, sia nel corso del giudizio di separazione sia successivamente alla sentenza o all'omologa, ciascuna parte può chiedere al giudice di rivedere le disposizioni in materia di affidamento e mantenimento dei figli (o del coniuge), per qualunque motivo, non necessariamente connesso al mutare della situazione, anche se nella maggior parte dei casi gli ex coniugi chiedono la modifica delle statuizioni proprio perchè la situazione preesistente che aveva dato origine ad essi è mutata (ad es: sono migliorate o peggiorate le condizioni economiche del genitore non collocatario obbligato al contributo per il mantenimento dei figli, oppure sono intervenute circostanze tali da indurre una parte a chiedere l'affidamento esclusivo, etc etc).

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