Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO III
NORME TRANSITORIE
Art. 252 disp. att. c.p.p.
Infermità di mente sopravvenuta all'imputato.

1.Quando l'imputato si trova ricoverato per infermità di mente sopravvenuta a norma dell'articolo 88 del codice abrogato o tale infermità è accertata successivamente alla data di entrata in vigore del codice, si osservano le disposizioni previste dagli articoli 72 e 73 commi 1, 2 e 3 del codice.

2.I provvedimenti previsti dall'articolo 73 commi 1, 2 e 3 del codice sono adottati senza ritardo dal giudice anche di ufficio.


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