Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

Titolo IV
IMPUTATO
Art. 72 c.p.p.
Revoca dell'ordinanza di sospensione.

1.Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. [1]

2.La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. [1]

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1 s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, cod. proc. pen nella parte in cui si riferisce allo stato di mente, anzichè a quello psicofisico, e, nel comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato mentale, anzichè a quello psicofisico".

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