TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
Capo XII-BIS
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SEZIONI DISTACCATE DEL TRIBUNALE
Art. 163 ter disp. att. c.p.p.
Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata.
1.Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.