Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo XII-BIS
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SEZIONI DISTACCATE DEL TRIBUNALE
Art. 163 ter disp. att. c.p.p.
Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata.

1.Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.


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