Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo XII-BIS
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SEZIONI DISTACCATE DEL TRIBUNALE
Art. 163 bis disp. att. c.p.p.
Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale.

1.L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

2.Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.


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