Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo VI
DEGLI ATTI PROCESSUALI

Capo III
Della nullitą degli atti
Art. 158 c.p.c.
Nullitą derivante dalla costituzione del giudice.

1.La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.


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