LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Titolo VI DEGLI ATTI PROCESSUALI Capo III Della nullitą degli atti
Art. 158 c.p.c. Nullitą derivante dalla costituzione del giudice.
1.La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.