Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo VI
DEGLI ATTI PROCESSUALI

Capo III
Della nullitą degli atti
Art. 161 c.p.c.
Nullitą della sentenza.

1.La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.

2.Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.


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