Codice della Strada

Titolo III
DEI VEICOLI

Capo I
DEI VEICOLI IN GENERALE
Art. 48 c.d.s.
Veicoli a braccia.

1.I veicoli a braccia sono quelli:

a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;

b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.


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