Codice della Strada

Titolo III
DEI VEICOLI

Capo I
DEI VEICOLI IN GENERALE
Art. 47 c.d.s.
Classificazione dei veicoli.

1.I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

a) veicoli a braccia;

b) veicoli a trazione animale;

c) velocipedi;

d) slitte;

e) ciclomotori;

f) motoveicoli;

g) autoveicoli;

h) filoveicoli;

i) rimorchi;

l) macchine agricole;

m) macchine operatrici;

n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2.I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a)

- categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270 kg e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

- categoria L3e: veicoli a due ruote che non possono essere classificati come appartenenti alla categoria L1e;

- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, costituiti da veicoli di categoria L3e dotati di sidecar, con un numero massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per passeggeri nel sidecar;

- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

b)

- categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

c)

- categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

d)

- categoria O : rimorchi (compresi i semirimorchi);

- categoria O 1 : rimorchi con massa massima non superiore a 0,75t;

- categoria O 2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

- categoria O 3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

- categoria O 4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.


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