Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo VII
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE CAUTELARI
Art. 95 disp. att. c.p.p.
Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell'internato per misura di sicurezza.

1.Con l'ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona internata per misura di sicurezza, il giudice ne dispone il trasferimento nell'istituto di custodia, salvo quanto previsto dall'articolo 286 del codice.


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