Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo VI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROVE
Art. 88 disp. att. c.p.p.
Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati.

1.I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la falsità e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a cura della cancellieria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo.

2.La disposizione del comma 1 si applica anche agli strumenti e agli altri oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione dei quali è stata ordinata la confisca.


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