Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

Titolo IV
IMPUTATO
Art. 72 bis c.p.p.
Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato.

1.Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. [1]

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1 s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 72-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato mentale, anzichè a quello psicofisico".

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