Libro V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE Titolo VI ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO
Art. 387 c.p.p. Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari.
1.La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata.