Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Titolo VI
ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO
Art. 387 c.p.p.
Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari.

1.La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata.


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