Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Titolo V
ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 369 c.p.p.
Informazione di garanzia.

1.A tutela del diritto di difesa, quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, dell a data e del luogo del fatto e l'invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

1-bis.Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.

1-ter.Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

1-quater.La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, può essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario.

1-quinquies.All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2.

2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.


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