Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO III
NORME TRANSITORIE
Art. 243 disp. att. c.p.p.
Revoca delle sentenze di proscioglimento.

1.Le sentenze istruttorie di proscioglimento emesse nei procedimenti indicati nell'articolo 242 comma 1 possono essere revocate nei casi e con le forme previste dal titolo X del libro V del codice.

2.In caso di revoca di una sentenze istruttoria di proscioglimento si osservano le disposizioni del codice. Gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori già compiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini preliminari ; tuttavia, quando si tratta di esperimenti giudiziali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all'estero col rispetto del contraddittorio, i relativi verbali sono raccolti nel fascicolo previsto dall'articolo 431 del codice.


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