Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo XIII
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPUGNAZIONI
Art. 174 disp. att. c.p.p.
Rettifiche e integrazioni alla motivazione.

1.Nel caso previsto dall'articolo 617 comma 3 del codice, alla redazione del testo rettificato o integrato provvede la corte di cassazione in camera di consiglio. Quando ciò non è possibile, provvede un consigliere che può anche essere diverso da quello precedentemente designato per la redazione della motivazione.


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