Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo XIII
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPUGNAZIONI
Art. 165 ter disp. att. c.p.p.
Monitoraggio dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice.

1.I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-bis.


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