Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo XIII
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPUGNAZIONI
Art. 165 disp. att. c.p.p.
Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato.

1.Prima della notificazione, l'impugnazione è annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha proposta e della data della proposizione.

2.Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.


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