TITOLO I NORME DI ATTUAZIONE Capo VIII DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDAGINI PRELIMINARI
Art. 117 disp. att. c.p.p. Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone.
1.Le disposizioni previste dall'articolo 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile.