TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
Capo VIII
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDAGINI PRELIMINARI
Art. 113 disp. att. c.p.p.
Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria.
1.Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.