TITOLO I NORME DI ATTUAZIONE Capo VIII DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDAGINI PRELIMINARI
Art. 110 ter disp. att. c.p.p. Informazione sulle iscrizioni.
1.Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato è attribuito.