Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo III
DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

Capo IV
Delle responsabilitą delle parti per le spese e per i danni processuali
Art. 98 c.p.c.
Cauzione per le spese.

1.Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.

2.Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.

[1]

[1] La Corte Costituzionale con sentenza 23-29 novembre 1960 n. 67 (in G.U. 1a s.s. 3/12/1960 n. 297) ha dichiarato "illegittimità costituzionale dell'art. 98 del Codice di procedura civile, in riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 3 della Costituzione."

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