Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo III
DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

Capo III
Dei doveri delle parti e dei difensori
Art. 88 c.p.c.
Dovere di lealtą e di probitą

1.Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

2.In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.


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