Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I
DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

Capo I
Del procedimento d'ingiunzione
Art. 650 c.p.c.
Opposizione tardiva.

1.L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.[1]

2.In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.

3.L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

[1] La Corte Costituzionale con sentenza 7-20 maggio 1976, n. 120 (in G.U. 1a s.s. 26/5/1976, n. 139) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 650, comma primo, del codice di procedura civile nella parte in cui non consente la opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto."

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