Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I
DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

Capo I
Del procedimento d'ingiunzione
Art. 640 c.p.c.
Rigetto della domanda.

1.Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.

2.Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.

3.Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.


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