Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I
DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

Capo I
Del procedimento d'ingiunzione
Art. 633 c.p.c.
Condizioni di ammissibilità

1.Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

2.L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purchè il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o lo avveramento della condizione.

3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 OTTOBRE 2002, N. 231. [1]

[1] Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002".

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