Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo II
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

Capo III
Dell'espropriazione presso terzi

Sezione I
Del pignoramento e dell'intervento
Art. 550 c.p.c.
Pluralitą di pignoramenti.

1.Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.

2.Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.

3.Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.


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