Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo III
DELLE IMPUGNAZIONI

Capo IV
Della revocazione
Art. 397 c.p.c.
Revocazione proponibile dal pubblico ministero.

1.Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:

1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;

2) quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

2.Nei casi di cui all'articolo 391-quater, la revocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. [1] [2]

[1] Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
[2] Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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