Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo III
DELLE IMPUGNAZIONI

Capo I
Delle impugnazioni in generale
Art. 333 c.p.c.
Impugnazioni incidentali.

1.Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.


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