Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo

Sezione III
Dell'estinzione del processo
Art. 310 c.p.c.
Effetti dell'estinzione del processo.

1.L'estinzione del processo non estingue l'azione.

2.L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.

3.Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

4.Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.


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