Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo

Sezione I
Della sospensione del processo
Art. 298 c.p.c.
Effetti della sospensione.

1.Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

2.La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.


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