Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo II
Dell'istruzione della causa

Sezione IV
Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti par. 1 Dell'intervento di terzi
Art. 270 c.p.c.
Chiamata di un terzo per ordine del giudice.

1.La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa.

2.Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo.


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