Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo VI
DEGLI ATTI PROCESSUALI

Capo III
Della nullitą degli atti
Art. 156 c.p.c.
Rilevanza della nullitą

1.Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

2.Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

3.La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.


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