Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo VI
DEGLI ATTI PROCESSUALI

Capo II
Dei termini
Art. 153 c.p.c.
Improrogabilitą dei termini perentori.

1.I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

2.La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.


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