Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo VI
DEGLI ATTI PROCESSUALI

Capo I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti

Sezione III
Dei provvedimenti
Art. 135 c.p.c.
Forma e contenuto del decreto.

1.Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte.

2.Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo.

3.Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.

4.Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.


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