Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo VI
DEGLI ATTI PROCESSUALI

Capo I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti

Sezione II
Delle udienze
Art. 129 c.p.c.
Doveri di chi interviene o assiste all'udienza.

1.Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

2.È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.


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