Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo VI
DEGLI ATTI PROCESSUALI

Capo I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti

Sezione I
Degli atti in generale
Art. 122 c.p.c.
Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete.

1.In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana.

2.Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete.

3.Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

[1]

[1] La Corte Costituzionale con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 04/03/1992 n. 10) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze- ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonchè di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte".

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