Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo V
DEI POTERI DEL GIUDICE
Art. 117 c.p.c.
Interrogatorio non formale delle parti.

1.Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.


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