Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo IV
DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE
Art. 109 c.p.c.
Estromissione dell'obbligato.

1.Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l'obbligato dal processo.


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